Compatibilita' e cumulabilita' del lavoro accessorio
Con messaggio hermes n. 494 si precisa che le indennita'di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT.
Per i compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilit? ed eventuale cumulabilit? parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.
Di conseguenza il beneficiario dell'indennita' NASpI e' tenuto a comunicare all'INPS entro un mese rispettivamente dall'inizio dell'attivita' di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attivita'.
La suddetta comunicazione andra' resa, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro anche se derivante da piu' contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno, pena la decadenza dalla indennita' NASpI.